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Il cedolino paga, o busta paga, è il prospetto che l’azienda deve consegnare ad ogni dipendente, al momento della corresponsione della retribuzione di competenza; in caso di omissione e inesattezza nelle registrazioni, o di mancato o ritardo nella consegna al lavoratore della busta paga, saranno applicate al datore le sanzioni amministrative previste dalla legge. |
Nel prospetto paga devono essere indicati: I dati anagrafici del datore di lavoro - I dati identificativi del dipendente (nome, cognome, qualifica) - Il periodo di riferimento - Gli elementi fissi della retribuzione - Gli elementi variabili dello stipendio - le trattenute fiscali e le trattenute previdenziali. |
In sostanza si tratta di una copia, anche non vidimata, del Libro Unico del Lavoro, non vi è l’obbligo che contenga anche la parte delle presenze. |
La determinazione della retribuzione minima è demandata ai contratti collettivi, od in mancanza, all'accordo tra le parti nel rispetto del principio affermato nell'art.36 della Costituzione: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. |
Il cedolino paga può essere consegnato in forma cartacea, ma può anche essere inviato tramite e-mail o anche eventualmente messo a disposizione su di un portale telematico, per queste nuove forme di “consegna”, è necessario che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto paga e di poterlo materializzare. |
È tuttavia opportuno, da parte del datore di lavoro, adottare in questi casi idonee iniziative sia per proteggere il documento (utilizzo di password) sia per comprovare l’avvenuto adempimento nei confronti di ciascun lavoratore (tracciabilità della consegna). |
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